pagina 8 di 10

Il reato di rivolta, anche passiva, nelle carceri…

A proposito di proteste nelle carceri, l’articolo 26 introduce l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso all’interno di un istituto penitenziario e, dall’altro, il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario. Le pene variano da 2 a 8 anni di carcere per la partecipazione alla rivolta, con aggravanti se vengono usate armi, se si causano lesioni personali o la morte, con pene che arrivano fino a 20 anni di reclusione.

Ma soprattutto, sulla scorta di quanto già fatto anche con il blocco stradale, si punisce anche la resistenza passiva: verrano puniti, per paradosso, anche i detenuti che protestino contro le condizioni talvota disumane degli istituti italiani, magari rifiutando il cibo offerto.