La Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, compie dodici anni l’11 maggio 2023. Nata in seno al Consiglio d’Europa nel 2011, la Convenzione è il trattato internazionale vincolante di più ampia portata per affrontare questa grave forma di violazione dei diritti umani.
I suoi obiettivi sono prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori. Esorta e monitora i firmatari affinché adeguino le proprie leggi prevedendo tutte le nuove fattispecie di reato individuate dalla Convenzione: non solo violenza fisica quindi, ma anche psicologica e connessa alle costruzioni sociali.
La Convenzione di Istanbul ha come obiettivo quello di rendere intollerabile la violenza di genere e getta le basi per rendere più sicura la vita delle donne all’interno e all’esterno delle mura domestiche e dei confini europei. Il trattato è stato infatti ratificato da paesi dell’Unione europea ma anche extracomunitari, dal momento che il Consiglio d’Europa è un organismo allargato a 47 Stati membri.
La Convenzione di Istanbul sta attraversando una fase turbolenta della sua vita: per la prima volta un paese, la Turchia, ha deciso di sfilarsi e altri membri mostrano da tempo scetticismo e ripensamenti, come la Polonia e l’Ungheria.
Quello firmato l’11 maggio 2011 rimane probabilmente uno dei trattati più impattanti a livello mondiale per il rispetto dei diritti umani, dal punto di vista giuridico, culturale e politico: per la prima volta la violenza contro le donne viene definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Stabilisce che lo stato che non fa abbastanza per rispondere a situazioni di questo tipo deve essere ritenuto responsabile di questa stessa violenza.
Si tratta di un testo la cui idea parte da lontano, fin dagli anni Novanta del Novecento, quando il Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale nata nel 1949 e composta oggi da 47 stati membri con lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, prende coscienza della portata della questione delle violenze di genere. Alle fine del 2008 il Consiglio crea un task force di esperti per preparare una bozza di convenzione che stabilisca dei criteri da applicare a livello globale per combattere il fenomeno.
Il risultato di questo lavoro è il trattato, entrato in vigore nel 2014 alla ratifica del decimo paese firmatario: si tratta del primo strumento internazionale vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, e previene, persegue ed elimina la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico (chiamato Grevio) al fine di garantire l’effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle parti.
Loujain Alhathloul, attivista saudita per i diritti umani delle donne, è la vincitrice dell'ottavo Premio Václav Havel per i diritti umani.https://t.co/CpAafpPZGm
Nel 2011, i firmatari originali del trattato erano Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Turchia. L’accordo è poi stato firmato da 45 paesi, ma ratificato (e dunque realmente entrato in vigore) solo da 20 di questi, tra cui l’Italia nel 2013: nel nostro Paese il 19 giugno di dieci anni fa, dopo l’approvazone unanime della Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti a favore e un solo astenuto. L’ultimo paese a ratificare la Convenzione è stato la Moldavia, nell’ottobre 2021. Ma il trattato è entratto ufficialmente in vigore anche dell’Unione europea a partire dal 1 ottobre 2023, ed è ratificabile anche da parte di paesi che non fanno parte del Consiglio d’Europa, ma che a vario titolo hanno partecipato alla stesura del testo, come Stati Uniti, Canada, Kazakistan, Giappone, Messico e Santa Sede.
Secretary General Marija Pejčinović Burić: “Turkey‘s announced withdrawal from the Council of Europe’s Istanbul Convention on violence against women is a huge setback, compromising the protection of women in Turkey, across Europe and beyond.” pic.twitter.com/FaNCE7uunm
Cinque cose da sapere sulla Convenzione di Istanbul
1. Cosa sono le 4P della Convenzione
Spesso, quando di parla di sviluppo sostenibile, si parla delle 3P, vale a dire le tre parole chiave people, planet, prosperity. Ebbene, le P su cui si basa la Convenzione di Istanbul sono addirittura quattro e sono un’ottima base per comprenderne i termini: prevenire, proteggere, perseguire, politiche integrate.
La prima è prevenire e riguarda la dimensione culturale del problema: fare in modo di estirpare alla radice i motivi culturali che portano alla violenza di genere, cambiare gli atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza nei confronti delle donne; sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto traumatico; includere nei programmi di insegnamento a ogni livello di istruzione dei materiali pedagogici sul tema dell’uguaglianza di genere; cooperare con le organizzazioni non governative, i mezzi d’informazione e il settore privato per sensibilizzare il vasto pubblico.
La seconda è proteggere le vittime, e riguarda il lato sociale: garantire che le misure adottate pongano un particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime; istituire servizi speciali di protezione, per fornire sostegno medico e psicologico e consulenza giuridica alle vittime e ai loro figli; istituire case rifugio e centri di accoglienza in numero sufficiente e apposite linee telefoniche gratuite di assistenza, operative 24 ore su 24.
Si è riunita oggi la Cabina di Regia Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, il percorso che si è delineato oggi segna i passi in avanti che il nuovo Piano Strategico farà compiere al Paese nell’attuazione della Convenzione di Istanbul. https://t.co/Wl5tQdN3uB
La terza è la p di perseguire, e investe l’aspetto penale della violenza: garantire che essa sia debitamente punita; accertarsi che la cultura, le tradizioni e i costumi, la religione o il cosiddetto “onore” non possano giustificare nessun atto di violenza; garantire che le vittime abbiano accesso a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari; garantire che i servizi delle forze dell’ordine incaricati di fare rispettare la legge diano una risposta immediata alle richieste di assistenza.
Infine, l’ultima è quella delle politiche integrate e va da sé che sia appunto di responsabilità delle istituzioni: garantire che l’insieme delle misure sopra elencate rientrino in un pacchetto di politiche coordinate e globali e offrano una risposta onnicomprensiva alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.
2. È lo strumento che consente un preciso monitoraggio dei femminicidi
Di fatto, prima dell’approvazione del trattato di Istanbul in nessun paese del mondo era mai stato realizzato un censimento annuale dei femminicidi. Solamente nel 2017 l‘Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine(e in Italia lapolizia di stato) hanno iniziato a calcolarli a partire proprio dalla definizione che ne dà la Convenzione, quella di omicidi di donne avvenuti in ambito familiare, per ragioni di genere. Senza una delimitazione precisa di ciò che è femminicidio, non sarebbe stato possibile creare una reale mappatura del fenomeno.
In its most dramatic expressions violence against women kills.
3. Ha introdotto nuove tipologie di reato che prima non erano perseguibili
La Convenzione di Istanbul comprende un elenco dettagliato dei reati di genere che i paesi firmatari si impegnano a contrastare: si tratta di violenza psicologica, atti persecutori e stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali. Alcune di queste erano a tutti gli effetti nuove tipologie di reato non ancora previsti negli ordinamenti di molti paesi, quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, gli atti persecutori (stalking), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata.
Gli stati dovranno pertanto introdurre nei loro ordinamenti nuove e importanti fattispecie di reato che ancora non erano contemplate nei loro sistemi giuridici. A seguito della ratifica della Convenzione, ad esempio, nel 2019 l’Italia ha approvato il cosiddetto Codice rosso, che punisce il revenge porn proprio in quanto violenza psicologica.
4. Perché si chiama Convenzione di Istanbul se Istanbul non c’è
Nel 2011 la Turchia era tra i più convinti sostenitori del trattato, che infatti fu firmato a Istanbul, ideale ponte – non solo geografico – tra l’Europa e l’Asia, ma anche per i diritti umani. Il 12 marzo 2012 la Turchia è anche stato il primo paese a ratificarlo. Nove anni dopo, a marzo 2020, sull’onda di una lenta ma progressiva limitazione delle libertà civili, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha firmato il decreto di revoca dell’adesione della Turchia spiegando che il trattato “minaccia i diritti della famiglia”.
5. Non è stato ancora ratificato da diversi paesi dell’Unione europea
Se la Turchia è il primo paese a recedere dall’accordo, neanche nella democratica Unione europea il fronte è compatto: Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Moldavia e le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) l’hanno firmato, ma mai ratificato in questi dieci anni, e lo stesso vale per il Regno Unito, che dall’Ue è uscito solo da pochi mesi.
Guardando fuori dai confini europei, invece, anche l’Ucraina non l’ha mai ratificato, mentre la Russia non l’ha nemmeno firmato.
Cinque falsi miti sulla alla Convenzione di Istanbul
1. Non è il primo intervento normativo importante a livello internazionale
La Convenzione di Istanbul è sicuramente il primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Ciò non toglie che abbia dei predecessori importanti: capostipite è stata la Cedaw, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Nel 1993 è stata approvata la dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite sull’eliminazione della violenza contro le donne.
2. Non è un atto formale, è vincolante
La Convenzione vincola gli Stati che l’hanno ratificato a uniformare le proprio legislazioni comprendendo, ove mancanti, tutte le tipologie di reato di genere previste dalla convenzione. E poi perché il trattato istituisce un meccanismo di monitoraggio incaricato di verificare l’effettiva applicazione delle sue disposizioni, composto un gruppo indipendente di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dal comitato delle parti, un organismo politico composto dai rappresentanti ufficiali degli Stati. Che la Convenzione non sia solo un atto formale lo sa bene l’Italia, che nel 2020 è stata giudicata inadempiente riguardo la tutela delle donne vittime di abusi, sia in termini di prevenzione che in termini di diffusione di centri antiviolenza e risorse a loro disposizione. E di non fornire dati abbastanza trasparenti sulla quantità di violenze commesse.
3. Non promuove le “teorie” gender e non è un pericolo per la famiglia
È l’accusa più strumentale che viene fatta, quella di promuovere le cosiddette teorie gender. La Convenzione di Istanbul è stata la prima a dare una definizione di genere che comprende i ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriati per le donne e gli uomini. Di fatto è essa stessa a distinguere tra genere maschile e femminile. Il tentativo che è alla sua origine è piuttosto quello di abbattere gli stereotipi legati ai generi, opponendosi ai tentativi di confinare donne e uomini in ruoli tradizionali, limitandone quindi lo sviluppo personale, educativo e professionale e le opportunità di vita in generale; giustificare e mantenere il patriarcato, i rapporti di potere storici degli uomini sulle donne, e gli atteggiamenti sessisti che impediscono l’avanzamento della parità di genere; rifiutare il concetto di diritto delle donne di vivere una vita libera dalla violenza.
È vero solo in parte. Naturalmente la convenzione copre alcune forme di violenza che solo le donne possono subire, per esempio l’aborto forzato e le mutilazioni genitali femminili e altre violenze che le donne subiscono molto più spesso degli uomini a causa delle disparità nei rapporti di potere, di forza fisica e tra donne e della discriminazione sociale di cui sono oggetto. Tuttavia, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza coperte dalla convenzione, come violenza domestica e matrimonio forzato, sebbene più di rado e spesso in forme meno gravi. La Convenzione incoraggia gli stati parti ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica, compresi uomini, bambini e anziani.
5. Il fenomeno della violenza sulle donne non è in calo
La ricerca Gender related killing of women and girls effettuata nel 2018 dall’Unodc ha dimostrato che ogni anno nel mondo vengono uccise 87mila donne per motivi di genere. In Italia, uno dei paesi parte della Convenzione con il tasso di femminicidi più bassi, in 25 anni le morti sono diminuite del 44 per cento, passando da un’incidenza di 0,64 ogni 100mila abitanti allo 0,36.
Ma nel 2020 per la prima volta il numero è tornato a crescere: il settimo rapporto Eures sul femminicidio infatti ne ha contati 111, mentre nel 2019 erano stati 99. In questo senso, il lockdown ha acuito il problema della violenza tra le mura domestiche, e in particolare quello all’interno della convivenza di coppia.
Una questione di cultura
Il 10 maggio, alla vigilia del decennale, le istituzioni italiane come molti altri paesi aderenti celebreranno la Convenzione con una conferenza organizzata dalla Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio insieme all’Università in Rete contro la violenza di genere, per approfondire il ruolo dell’università nel contrasto alla violenza di genere, con la partecipazione tra gli altri di Simona Lanzoni, vicepresidente del Grevio.
Un modo per sottolineare l’importanza della prevenzione nella tutela dei nostri giovani, delle nostre donne, tramite la cultura, come dice la vicepresidente della Commissione di inchiesta Cinzia Leone: “l’intervento legislativo è senz’altro indispensabile ma bisogna concepire un progetto globale e strutturato da introdurre nelle nostre scuole”. Esattamente quello su cui insiste il trattato: “Di fatto oggi abbiamo una convenzione di Istanbul senza Istanbul, un vero paradosso – conclude la vicepresidente Leone. “Ma è proprio la convenzione che detta le linee guida del nostro lavoro e dobbiamo celebrarla”.
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