Vecchi e nuovi ogm sono sottoposti alle stesse regole, ma ora le cose potrebbero cambiare. Una petizione vuole evitare questo rischio.
Il vademecum della Coldiretti per riconoscere i cibi ogm sugli scaffali
Gli OGM importati nel territorio dell’Unione Europea dovranno dunque essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine per gli OGM
Gli OGM importati nel territorio dell’Unione Europea dovranno
dunque essere identificati con un codice che sarà trasmesso
dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza
negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se
superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione),
mentre non è ammesso alcun margine per gli OGM non
autorizzati.
La presenza di OGM – precisa la Coldiretti – deve essere indicata
su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in
particolare ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da Ogm
sono assoggettati all’obbligo di etichettatura OGM che vale anche
nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA
geneticamente modificato.
Il vademecum della Coldiretti per riconoscere i cibi biotech sugli
scaffali:
1) La presenza di OGM deve essere indicata su tutti gli alimenti
venduti preconfezionati e sfusi e in particolare, tutti gli
ingredienti e additivi prodotti a partire da OGM, sono assoggettati
all’obbligo di etichettatura OGM che vale anche nelle ipotesi in
cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente
modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi OGM);
2) Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti
l’indicazione relativa all’origine OGM deve apparire sull’etichetta
attraverso la menzione “geneticamente modificato” o “prodotto da
(nome dell’ingrediente) geneticamente modificato” (Esempio: “mais
geneticamente modificato” in preparati per polenta);
3) Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti
l’indicazione dell’ingrediente deve essere completata
dall’informazione sull’origine OGM (Esempio: “sciroppo di glucosio
prodotto da mais geneticamente modificato”);
4) Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di
superficie inferiore a 10 cm2 l’informazione relativa all’origine
OGM dovrà essere resa evidente sull’espositore o
sull’imballaggio: (Esempio: “pane con farina di soia prodotta da
soia geneticamente modificata”). Il prodotto contenente o
costituito da un “OGM” (esempio germogli di soia geneticamente
modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in
un’insalata) deve venire presentato con indicazione apposita
(Esempio: “questo prodotto contiene soia geneticamente
modificata”).
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