Ogm

Il vademecum della Coldiretti per riconoscere i cibi ogm sugli scaffali

Gli OGM importati nel territorio dell’Unione Europea dovranno dunque essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine per gli OGM

Ogm

Gli OGM importati nel territorio dell’Unione Europea dovranno
dunque essere identificati con un codice che sarà trasmesso
dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza
negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se
superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione),
mentre non è ammesso alcun margine per gli OGM non
autorizzati.

La presenza di OGM – precisa la Coldiretti – deve essere indicata
su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in
particolare ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da Ogm
sono assoggettati all’obbligo di etichettatura OGM che vale anche
nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA
geneticamente modificato.

Il vademecum della Coldiretti per riconoscere i cibi biotech sugli
scaffali:
1) La presenza di OGM deve essere indicata su tutti gli alimenti
venduti preconfezionati e sfusi e in particolare, tutti gli
ingredienti e additivi prodotti a partire da OGM, sono assoggettati
all’obbligo di etichettatura OGM che vale anche nelle ipotesi in
cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente
modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi OGM);
2) Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti
l’indicazione relativa all’origine OGM deve apparire sull’etichetta
attraverso la menzione “geneticamente modificato” o “prodotto da
(nome dell’ingrediente) geneticamente modificato” (Esempio: “mais
geneticamente modificato” in preparati per polenta);
3) Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti
l’indicazione dell’ingrediente deve essere completata
dall’informazione sull’origine OGM (Esempio: “sciroppo di glucosio
prodotto da mais geneticamente modificato”);
4) Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di
superficie inferiore a 10 cm2 l’informazione relativa all’origine
OGM dovrà essere resa evidente sull’espositore o
sull’imballaggio: (Esempio: “pane con farina di soia prodotta da
soia geneticamente modificata”). Il prodotto contenente o
costituito da un “OGM” (esempio germogli di soia geneticamente
modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in
un’insalata) deve venire presentato con indicazione apposita
(Esempio: “questo prodotto contiene soia geneticamente
modificata”).

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