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Perché si parla di condono edilizio a Ischia e di cosa si tratta
Perché nel decreto sulle emergenze si parla di condono edilizio a Ischia e di cosa si tratta, tutto quello che c’è da capire.
È stato soprannominato decreto Genova quello approvato oggi in via definitiva dal Senato, ma contiene anche un importante intervento per Ischia, l‘isola campana colpita dal terremoto nell’agosto del 2017. Un intervento molto discusso: per qualcuno si tratta di una accelerazione all’iter per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, per altri invece altro non è che un condono edilizio mascherato.
Il testo dell’articolo 25 del decreto
L’articolo contenuto nel decreto legge, approvato oggi dal Senato in via definitiva, recita testualmente così:
“I Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia “definiscono le istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico”.
Qual è lo scopo dell’articolo
Il decreto interviene praticamente sulle oltre 27mila richieste di condono presentate dagli abitanti di Ischia (secondo dati del dossier Mare Monstrum 2016 di Legambiente), nei tre comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, noti anche ai lettori della saga dell’Amica Geniale di Elena Ferrante, in occasione delle tre leggi nazionali di condono che si sono succedute negli ultimi 30 anni: nello specifico, quella risalente al 1985, quella del 1994 e quella del 2003.
Tecnicamente dunque non si prevede nessun nuovo condono edilizio, come ha ricordato nelle dichiarazioni di voto anche il senatore del Movimento 5 stelle Agostino Santillo: “L’articolo 25 dispone solo la definizione di richieste di condono pendenti. Ischia ha fatto dell’abusivismo il proprio marchio di fabbrica, ma i suoi cittadini hanno il diritto di non essere abbandonati”. L’obiettivo è dunque è quello di sbloccare l’iter, per favorire la risoluzione delle pratiche entro sei mesi, essendoci tra l’altro oltre 600 abitazioni sulle quali pende un decreto di abbattimento.
Il nodo del contendere però è il passaggio dell’articolo che prevede che “nella definizione delle istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni della legge del 1985”, ovvero la meno recente nel tempo (risale addirittura al governodi Bettino Craxi) e quella dalle maglie più larghe. A spiegare bene la questione è il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, per il quale “la norma del 1985 consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente”.
Questo perché le due leggi successive presentano vincoli sempre più stretti, riferiti a norme sull’ambiente approvate nel frattempo dal 1985 in poi: in pratica, se fossero valse le indicazioni della legge del 2003 molti edifici costruiti su zone sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico non sarebbero rientrati nel condono. È per questo che la stessa Legambiente parla di condono de facto.
Pessime notizie per la legalità e la sicurezza dei cittadini: il Senato approva definitivamente il #decretoGenova confermando i due condoni edilizi per Ischia e Centro Italia.#onestàabusiva #nocondonodimaio @luigidimaio @SergioCosta_min@Mov5Stelle @micillom5s @vilmamoronese pic.twitter.com/L8nHxSnkC0
— Legambiente Onlus (@Legambiente) 15 novembre 2018
Cosa resta sul tavolo
A lasciare ancora aperto il dibattito, anche dopo l’approvazione definitiva del testo, è pero un altro periodo dell’articolo in questione, quello che recita che “le procedure sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico”. L’approvazione della richiesta di condono non sarà automatica: l’ultima parola spetta alla soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli.
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